domenica 8 gennaio 2012

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF

Cos'è l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF?

In estrema sintesi, l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis LF è un accordo stragiudiziale tra l'azienda e l'ampia maggioranza dei sui creditori, regolamentato dalla legge e con un formale procedimento di omologazione da parte del tribunale.

Con tale accordo l'imprenditore ha la facoltà di stipulare un piano stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti sia finanziari che commerciali con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, tenendo presente che tutti i creditori rimanenti che non partecipano all'accordo devono essere regolarmente soddisfatti.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ha quindi due precisi requisiti senza i quali non si ottiene l'omologa del tribunale: deve essere firmato da creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti complessivi dell'azienda e deve assicurare il pagamento degli altri creditori che non hanno preso parte o non hanno accettato l'accordo.

I debiti che vengono ristrutturati

Per quanto riguarda i debiti oggetto dell'accordo di ristrutturazione, l'azienda ed i creditori hanno la più ampia discrezionalità nello stabilire sia nuovi piani di rimborso che novazione o remissione o differimento delle scadenze e possono anche dare vita a nuove obbligazioni che sostituiscono obbligazioni precedenti. La “ratio” dei creditori che accettano l'accordo è di sopportare qualche sacrificio pur di evitare una liquidazione fallimentare che avrebbe esiti assai più penalizzanti.

I debiti oggetto dell'accordo possono essere sia di natura finanziaria che commerciale. E' però evidente che questo tipo di accordo richiede notevoli competenze tecniche nel creare una nuova struttura debitoria sostenibile, spesso complessa nell'articolazione delle sue forme tecniche: solo le banche sono attrezzate per negoziare soluzioni di questo tipo.

I debiti rimanenti che non vengono ristrutturati

Per quanto riguarda il pagamento degli altri creditori estranei all'accordo, questo dovrà avvenire prima dell'ottenimento dell'omologa del tribunale e l'avvenuto pagamento dovrà essere attestato dal professionista. Il pagamento potrà avvenire anche dopo l'omologa ma in questo caso l'accordo dovrà garantire il regolare pagamento cioè il pagamento per intero e alla scadenza concordata con ciascun creditore; dovrà inoltre essere specificato con quali modalità e con quali risorse finanziarie l'azienda liquiderà tali debiti e quali garanzie è in grado di offrire su questi pagamenti. Qualora infatti l'azienda, perdurando lo stato di crisi, non facesse fronte all'impegno nei confronti di questi creditori residuali, allora si potrebbe vanificare tutto l'impianto dell'accordo.

L'attestazione

L'accordo di ristrutturazione dovrà essere validato dalla relazione di un professionista esterno, normalmente un dottore commercialista e revisore contabile, che attesta la fattibilità di tutti gli impegni assunti.

Omologa

L'accordo di ristrutturazione insieme alla relazione del professionista viene sottoposto all'omologazione del tribunale, dispiegando gli effetti qui sotto riassunti. Qualora però il Tribunale non omologhi l'accordo allora questo ha ancora efficacia limitatamente ai soggetti che lo hanno firmato, come un qualsiasi contratto plurilaterale, salvo sia stato previsto diversamente tra le parti.

Effetti dell'omologa

Una volta ottenuta l'omologa, tutti i pagamenti effettuati dall'azienda in esecuzione dell'accordo omologato sono esonerati dall'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare. Questo aspetto, mutuato dalle legislazioni anglosassoni, ha notevole rilevanza per la normale gestione dell'impresa e limita inoltre per il management e per l'imprenditore il rischio del reato penale di bancarotta preferenziale.

Dalla data di pubblicazione dell'omologa presso l'ufficio delle imprese decorrono inoltre 60 giorni di moratoria durante i quali i creditori che hanno maturato crediti prima di tale data non possono esercitare azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dell'azienda debitrice, questo al fine di garantire l'operatività dell'azienda.

Qualche considerazione

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis LF come strumento di risanamento della crisi d'impresa ha però qualche limite: l'azienda ed i creditori che lo sottoscrivono non sono al riparo da eventuali azioni esecutive di terzi, l'accordo deve essere accettato e firmato da tutti e non vige un principio di maggioranza che vincoli gli altri, non ha efficacia ed ha limitati effetti verso i creditori rimanenti. Quando funziona? Come abbiamo visto, serve specialmente quando l'azienda ha un rilevante indebitamento verso poche banche e scarsi debiti commerciali verso fornitori: le banche sono controparti estremamente esperte e qualificate in questa tipologia di accordi ed hanno tutto l'interesse a gestire direttamente la negoziazione e l'accordo. Quando invece l'azienda ha molti debiti frammentati è inevitabile preferire lo strumento del nuovo concordato preventivo che prevede maggiori tutele riguardo l'esclusione delle azioni esecutive proponibili dagli altri creditori.

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