Con il nuovo concordato preventivo ex art. 160 LF l'azienda si accorda con i suoi creditori riguardo i tempi e le modalità con i quali ripagherà i propri debiti. E' un accordo basato su un piano di risanamento che deve essere validato da un professionista ed omologato dal tribunale: è lo strumento giudiziale per superare lo stato di crisi dalla procedura più lunga e complessa (e costosa) ma anche quello più affidabile per tutte le parti coinvolte. Vediamo di cosa si tratta.
Cos'è il nuovo concordato preventivo ex art. 160 LF
Quando il mero accordo di ristrutturazione dei debiti non è praticabile, l'imprenditore può ricorrere allo strumento più complesso: il nuovo concordato preventivo, detto “nuovo” perché introdotto dalla riforma del diritto fallimentare e distinguerlo dall'istituto precedente, che aveva per finalità la soddisfazione dei creditori tramite una impostazione liquidatoria, mentre il “nuovo”, ispirato al Bankruptcy Act, è volto al risanamento dell'impresa che versa in stato di crisi ed al mantenimento della continuità aziendale evitando il fallimento. Per semplicità ci limitiamo quindi a qualche nota introduttiva al concordato di continuità e non ci occupiamo del concordato liquidatorio.
Presupposti per accedere al nuovo concordato preventivo ex Art 160 LF
Di fatto il presupposto principale (o forse l'unico) per l'impresa è essere in stato di crisi, ovvero avere difficoltà finanziarie che possono essere superate attraverso un adeguato turnaround, ma non essere in stato di insolvenza, ovvero di crisi strutturale ormai comunque irreversibile. Il nuovo concordato preventivo è uno strumento negoziale per la risoluzione amichevole delle controversie tra l'azienda e i suoi creditori: è praticabile se i creditori sono soggetti esperti, come le banche o le grandi imprese, diviene invece difficile se i creditori sono piccoli ed estremamente frammentati.
Libertà ed autonomia delle parti
Il nuovo concordato preventivo è uno strumento molto flessibile che permette all'azienda ed ai suoi creditori di discutere e formulare una soluzione su misura senza troppi vincoli precostituiti, con la massima libertà ed autonomia. Spetterà poi al professionista esterno verificare l'adeguatezza del piano concordato tra azienda e debitori e spetterà al tribunale il controllo e l'omologa formale.
Il progetto industriale e il contenuto del ricorso
Il successo di una procedura di concordato preventivo (dove per successo non intendiamo solamente che il concordato venga omologato dal tribunale, ma che l'azienda grazie al concordato esca dallo stato di crisi e non si limiti a ... fallire un po più tardi), il successo risiede essenzialmente nella bontà del piano industriale di risanamento.
La domanda di ammissione al nuovo concordato preventivo deve quindi comprendere due elementi fondamentali: il primo è il piano industriale dell'azienda che si svilupperà come un importante piano di turnaround con attenzione sia agli aspetti strategici che a quelli operativi e verrà dettagliato in proiezioni economiche e finanziarie. Il secondo è l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Il piano non è quindi finalizzato a trovare in qualunque modo risorse finanziarie per abbattere l'indebitamento ma si basa su nuove strategie industriali, riposizionamento strategico dei prodotti e dei mercati, ripensamento della struttura organizzativa, nuove strategie di internazionalizzazione, cooperazioni con aziende complementari. I creditori che accettano la logica del nuovo concordato preventivo non vogliono vedere lo smantellamento dell'azienda per fare cassa ma vogliono vedere il cambiamento perché l'azienda torni a competere, con nuove idee, nuovi programmi, nuove persone.
Il piano di ristrutturazione dei debiti
Sulla base del progetto industriale e delle previsioni finanziarie ad esso associate azienda e creditori si accordano su un piano di ristrutturazione dei debiti. Non si tratta di un piano di rientro dai debiti, in quando sarebbe irrealistico pensare che un'azienda in crisi possa concordare il ripagamento dei suoi debiti prima di essere risanata. E' quindi un piano per fondare la salvezza dell'impresa che può prevedere qualsiasi forma di accordo suoi debiti esistenti, persino operazioni di finanza straordinaria come la conversione di debiti in titoli azionari o quote della società o l'emissione di altri strumenti finanziari. Il legislatore permette dunque all'azienda ed ai suoi creditori di accordarsi con la finalità di mantenere la continuità aziendale.
Dai creditori privilegiati alle classi di creditori
Uno degli aspetti che merita osservazione è che nel formulare il piano di ristrutturazione dei debiti può essere superata la tradizionale suddivisione tra creditori privilegiati e creditori chirografari. E' infatti possibile articolare maggiormente la differenziazione tra le varie tipologie di creditori creando diverse classi di creditori, classi che vengono formate in funzione della posizione giuridica e sugli interessi economici omogenei, in modo da trovare poi soluzioni di ristrutturazione dei debiti per ciascuna delle classi di creditori.
Il controllo del professionista
Assieme alla domanda di concordato deve essere depositata la relazione di un professionista (dottore commercialista e revisore contabile) che deve attestare la veridicità del piano di risanamento sia riguardo i dati indicati che nella sostenibilità e nella coerenza del percorso indicato nel piano. E' quindi un aspetto sostanziale che attesta quanto il piano sia effettivamente realizzabile e quanto sia realistica l'aspettativa di mantenere la continuità d'impresa. La relazione dell'esperto ha inoltre un carattere giuridico, specialmente nel concordato a natura liquidatoria, in quanto rappresenta il momento nel quale si analizza l'affidabilità delle eventuali garanzie prestate e la procedura di realizzo che dovesse essere prevista nel piano di risanamento.
L'omologa del tribunale
Nel nuovo concordato preventivo l'omologa da parte del tribunale ha carattere prevalentemente formale. Il tribunale accerta non tanto la validità del piano (che è stato comunque accettato dai creditori) ma che la domanda di concordato soddisfi tutti gli elementi previsti dalla normativa e valuta inoltre la correttezza della formazione delle classi di debitori e dell'inserimento di ciascun creditore nella classe più idonea.
Gli organi della procedura
Il tribunale, una volta verificata l'ammissibilità dell'ammissione alla procedura, nomina un giudice (“giudice delegato”) a seguire la procedura, nomina un commissario giudiziale e convoca i creditori. Ha così avvio la procedura.
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